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Order of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 1 April 2003.

Catherine Mascetti v Commission of the European Communities.

T-11/01 • 62001TO0011 • ECLI:EU:T:2003:91

  • Inbound citations: 8
  • Cited paragraphs: 3
  • Outbound citations: 18

Order of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 1 April 2003.

Catherine Mascetti v Commission of the European Communities.

T-11/01 • 62001TO0011 • ECLI:EU:T:2003:91

Cited paragraphs only

Avis juridique important

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 1. aprile 2003. - Catherine Mascetti contro Commissione delle Comunità europee. - Contratto di agente temporaneo - Ricevibilità - Atto che arreca pregiudizio - Rispetto dei termini statutari - Secondo rinnovo di un contratto di agente temporaneo - Artt. 2, lett. d), 8 e 47 del RAA. - Causa T-11/01. raccolta della giurisprudenza - pubblico impiego 2003 pagina IA-00117 pagina II-00579

Parti Motivazione della sentenza Decisione relativa alle spese Dispositivo

Nella causa T-11/01,

Catherine Mascetti, ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Leggiuno, rappresentata dagli avv.ti B. Nascimbene e M. Condinanzi, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, in qualità di agente, assistita dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione 28 settembre 2000, con la quale l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ha rigettato il reclamo della ricorrente diretto ad accertare che il rapporto di lavoro che la legava alla Commissione era un rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante da un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. d), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, rinnovato più di una volta con gli effetti di cui all'art. 8, ultimo comma, di tale regime,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dal sig. R. García-Valdecasas, presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

1 L'art. 2, lett. d), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») così dispone:

«E' considerato agente temporaneo, ai sensi del presente regime:

(...)

d) l'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'istituzione interessata».

2 L'art. 8, quarto e quinto comma, del RAA precisa:

«Il contratto di un agente di cui all'articolo 2, lettera d), è disciplinato dalle norme seguenti:

(...)

- il contratto di un agente di categoria C o D è concluso per una durata indeterminata o determinata.

Il contratto di durata determinata di un agente di cui all'articolo 2, lettere a) e d), può essere rinnovato una sola volta per una durata determinata. Qualsiasi rinnovo successivo di tale contratto diventa di durata indeterminata».

3 In applicazione dell'art. 47, n. 1, lett. a), del RAA, in caso di contratto a tempo determinato la data stabilita nel contratto segna la fine dell'assunzione dell'agente temporaneo.

Fatti all'origine della controversia

4 Il 16 ottobre 1996 la sig.ra Mascetti veniva assunta dalla Commissione, in qualità di agente ausiliario, per esercitare le mansioni di segretaria corrispondenti alla categoria C, gruppo VII, classe 1, presso il Centro comune di ricerca di Ispra (in prosieguo: il «CCR»). Tale contratto di agente ausiliario, di durata iniziale di due mesi e otto giorni, veniva prorogato tre volte fino al 15 ottobre 1997.

5 Il 3 aprile 1997 la sig.ra Mascetti rispondeva a un «Appel à manifestation d'intérêt» (invito a manifestare il proprio interesse), pubblicato dalla Commissione, presentando la propria candidatura per il posto NPPR/2114/97 C, per svolgere le funzioni di addetta alle mansioni di gestione e programmazione dei lavori della Sezione manutenzione dell'Unità infrastruttura del CCR. L'«Appel à manifestation d'intérêt» precisava che i candidati prescelti avrebbero potuto ottenere un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. d), del RAA, della durata massima di tre anni, non rinnovabile.

6 Il 16 ottobre 1997 la sig.ra Mascetti veniva assunta come agente temporaneo per esercitare mansioni di operaio qualificato corrispondenti alla categoria C, grado 5, primo scatto. Tale contratto di agente temporaneo, della durata di due anni, precisava che esso veniva stabilito ai sensi dell'art. 2, lett. d), del RAA e in applicazione della decisione della Commissione del 19 gennaio 1996 relativa all'attuazione della nuova politica per il personale della ricerca (in prosieguo: la «NPPR»).

7 Il 13 luglio 1999 la sig.ra Mascetti sottoscriveva una clausola addizionale al contratto di agente temporaneo che ne prorogava la durata per un periodo ulteriore di un anno, cioè fino al 15 ottobre 2000.

8 Il 29 novembre 1999 la sig.ra Mascetti presentava una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, chiedendo alla Commissione il riconoscimento del proprio rapporto di lavoro come rapporto a tempo indeterminato. In tale domanda sottolineava in particolare che le funzioni esercitate in qualità di agente temporaneo erano le stesse esercitate precedentemente in qualità di agente ausiliario. La domanda faceva riferimento altresì alla lettera del 15 ottobre 1999, indirizzata alla Commissione dall'avv. Bordone a nome della sig.ra Mascetti, che conteneva una richiesta analoga a quella presentata nella domanda del 29 novembre 1999 e alla quale la Commissione non aveva risposto. Una copia di quest'ultima lettera veniva allegata alla domanda.

9 Il 16 marzo 2000 la Commissione rigettava la domanda affermando che il contratto di agente temporaneo sottoscritto dalle parti era un contratto a tempo determinato, che era stato rinnovato una volta per un ulteriore periodo determinato conformemente al quinto comma dell'art. 8 del RAA e si sarebbe risolto naturalmente alla data stabilita dal contratto, ai sensi dell'art. 47, n. 1, lett. a), del RAA.

10 Il 28 marzo 2000 la sig.ra Mascetti presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro la decisione di rigetto della domanda.

11 Il 28 settembre 2000 la Commissione respingeva tale reclamo. Si tratta della decisione impugnata.

Procedimento e conclusioni delle parti

12 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2001, la ricorrente ha presentato il ricorso in esame.

13 La frase scritta del procedimento si è svolta ritualmente e si è conclusa mediante il deposito della memoria di controreplica, senza che la Commissione sollevasse formalmente un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura.

14 Nella memoria di replica, la ricorrente chiede al Tribunale di adottare diverse misure istruttorie al fine di poter rispondere alla Commissione che l'accusa di non aver addotto le prove a sostegno delle proprie affermazioni. Essa chiede quindi al Tribunale di interrogare la Commissione circa le modalità contrattuali attraverso le quali si è provveduto alla copertura del posto già occupato dalla ricorrente. Essa propone altresì al Tribunale di escutere diversi testimoni al fine di raccogliere le loro testimonianze sui fatti seguenti:

- se sia vero che la sig.ra Mascetti ha svolto le stesse mansioni nell'ambito del CCR dall'inizio del suo contratto di agente ausiliario (16 ottobre 1996) sino alla fine del suo contratto di agente temporaneo (15 ottobre 2000);

- se sia vero che tali mansioni erano svolte in precedenza dal sig. [V.] e in seguito dalla sig.ra [M.], agente ausiliario;

- se sia vero che tutti i contratti di agente temporaneo conclusi per la durata di due anni presso il CCR sono stati poi sistematicamente rinnovati per un anno.

15 La Commissione ritiene che le misure istruttorie richieste debbano essere respinte, in quanto dirette a provare elementi non rilevanti nel quadro della presente controversia. Infatti, tali richieste non riguarderebbero il quadro giuridico dei due distinti rapporti contrattuali intercorsi tra le parti o non riguarderebbero direttamente la ricorrente.

16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;

- annullare la decisione impugnata ovvero, in via subordinata, dichiarare l'inapplicabilità al caso di specie della decisione della Commissione 19 gennaio 1996 relativa alla NPPR e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata;

- condannare la Commissione alle spese.

17 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile o respingerlo;

- statuire sulle spese come di diritto.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

18 La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso.

19 Innanzi tutto afferma che la domanda della ricorrente era volta ad ottenere la riqualificazione del suo contratto di agente temporaneo a tempo determinato in contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato, per il fatto che tale contratto era stato utilizzato al fine di coprire il medesimo posto occupato precedentemente in qualità di agente ausiliario. Da tale domanda risulterebbe, quindi, che l'atto recante pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto è la decisione dell'autorità competente integrata nel contratto di agente temporaneo, che attribuisce allo stesso contratto la qualifica di «contratto a tempo determinato». A questo proposito, la Commissione rileva che il contratto iniziale di assunzione o, in mancanza di modifiche, il suo rinnovo dev'essere considerato quale atto lesivo allorché il motivo invocato consiste nel fatto che l'assunzione sarebbe avvenuta in violazione del RAA, come accadrebbe per l'appunto nella fattispecie (v. sentenza della Corte 4 febbraio 1987, causa 302/85, Pressler-Hoeft/Corte dei conti, Racc. pag. 513, punti 4 e 5; ordinanze della Corte 23 marzo 1988, causa 289/87, Giubilini/Commissione, Racc. pag. 1735, punto 9, e 4 maggio 1988, causa 95/87, Contini/Commissione, Racc. pag. 2537).

20 La Commissione ricorda, poi, che secondo una giurisprudenza costante, qualora l'autorità competente abbia preso nei confronti dell'interessato una decisione che gli arreca pregiudizio, quest'ultimo non può più attivare la fase precontenziosa presentando una domanda, ma deve presentare direttamente un reclamo avverso l'atto come previsto dall'art. 90, n. 2, dello Statuto (v. ordinanza del Tribunale 7 giugno 1991, causa T-14/91, Weyrich/Commissione, Racc. pag. II-235, punto 34, e sentenza del Tribunale 23 aprile 1996, causa T-113/95, Mancini/Commissione, Racc. PI pag. II-543, punto 28).

21 La Commissione ritiene quindi che la ricorrente avrebbe dovuto presentare direttamente un reclamo non appena ha ritenuto che le mansioni esercitate nell'ambito del contratto di agente temporaneo fossero le stesse di quelle esercitate precedentemente nell'ambito del contratto di agente ausiliario. In ogni caso avrebbe dovuto farlo entro il termine di tre mesi stabilito dall'art. 90, n. 2, dello Statuto, a far data dal 13 luglio 1999, data in cui il suo contratto di agente temporaneo era stato prorogato e in cui, secondo il suo ragionamento, il suo contratto sarebbe divenuto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, dello Statuto.

22 Pertanto il reclamo presentato il 28 marzo 2000 sarebbe tardivo e il ricorso sarebbe di conseguenza irricevibile.

23 Inoltre, la Commissione rileva che, anche se la domanda della ricorrente, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, venisse qualificata ex novo come reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, il suo ricorso sarebbe comunque da ritenersi irricevibile, in quanto presentato ben oltre il termine stabilito dall'art. 91, n. 3, secondo trattino, dello Statuto.

24 A sostegno della tesi della ricevibilità del ricorso, la ricorrente sottolinea in primo luogo che possono essere oggetto di reclamo solo le decisioni dell'amministrazione che arrechino un pregiudizio all'interessato, non i contratti stipulati con l'amministrazione. A questo proposito invoca la prima frase del punto 26 della sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-587/93, Ortega Urretavizcaya/Commissione (Racc. PI pag. II-1034), secondo cui, «nel sistema di tutela giurisdizionale istituito dallo Statuto, non è possibile impugnare un contratto, in quanto solo gli atti dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) recanti pregiudizio sono atti impugnabili con il ricorso». Sotto questo profilo, la causa in esame si distinguerebbe dalla causa Ortega Urretavizcaya, in cui la decisione di inquadramento integrata nel contratto in discussione costituiva effettivamente un atto dell'amministrazione recante pregiudizio, giacché nella fattispecie gli elementi relativi alla durata del contratto discendono dalla dimensione propriamente contrattuale del rapporto che dipendono non dalla dimensione autoritativa legata alla Commissione e non costituiscono, quindi, una decisione dell'amministrazione recante pregiudizio che possa formare oggetto di reclamo.

25 La ricorrente fa valere altresì che l'amministrazione non deve interpretare i reclami in maniera restrittiva, ma deve esaminarli, al contrario, con spirito di apertura (v. sentenze del Tribunale 7 maggio 1991, causa T-18/90, Jongen/Commissione, Racc. pag. II-187, punto 22, e 8 giugno 1995, causa T-496/93, Allo/Commissione, Racc. PI pag. II-405, punto 27). Di conseguenza, essa sostiene che, sebbene la domanda presentata ai sensi dell'art. 90 dello Statuto (in particolare la lettera 15 ottobre 1999 dell'avvocato Bordone allegata alla domanda) mirasse ad ottenere dalla Commissione il riconoscimento del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tale domanda doveva essere intesa anche come volta a ottenere una nuova proroga del contratto di agente temporaneo alla sua scadenza, il che avrebbe inevitabilmente comportato la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, secondo la ricorrente, la sua domanda era volta, in realtà, a dimostrare che non vi erano i presupposti per considerare che il suo contratto di agente temporaneo fosse a tempo determinato e, soprattutto, per considerare che il suo contratto di agente temporaneo non fosse rinnovabile una volta decorsi tre anni (il che corrisponderebbe all'esito desiderato dalla NPPR, cioè che determinati contratti di agente temporaneo possono avere solo una durata massima di tre anni non rinnovabile).

26 La Commissione replica che tali affermazioni contrastano con il contenuto del reclamo e la natura stessa del ricorso. Ricorda infatti che dagli atti della procedura precontenziosa e dal ricorso in cui si sollecita l'annullamento della qualificazione giuridica del contratto che legava la ricorrente alla Commissione emerge che l'atto suscettibile di arrecare pregiudizio all'interessato non può che essere il contratto di agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. d), del RAA e/o tutt'al più la successiva proroga dello stesso (v. sentenza della Corte 9 luglio 1987, causa 329/85, Castagnoli/Commissione, Racc. pag. 3281, punti 10 e 11; ordinanza Giubilini/Commissione, già citata, punto 9; e ordinanza del Tribunale 6 luglio 2001, causa T- 375/00, Dubigh e Zaur-Gora/Commissione, punto 24). A questo proposito, la Commissione sottolinea che la qualificazione di contratto a tempo determinato era stata espressamente convenuta nel contratto iniziale di agente temporaneo e che tale qualificazione non è stata modificata mediante la proroga di cui è stato oggetto. Si tratterebbe dell'atto recante pregiudizio, il quale avrebbe dovuto formare oggetto di reclamo alle condizioni sopra citate.

27 In relazione all'interpretazione della citata sentenza Ortega Urretavizcaya formulata dalla ricorrente, la Commissione ritiene che sia sufficiente citare la seconda frase del punto 26 per convincersi della correttezza dell'argomentazione sostenuta: «(...) nel caso di specie, è pacifico tra le parti che la convenuta ha adottato una decisione di inquadramento integrata nel contratto controverso. Siffatta decisione è, in via di principio, idonea a configurare un atto recante pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto». Rapportata al caso di specie, la pretesa assenza di dimensione autoritativa del contratto di agente temporaneo e del suo rinnovo per una durata determinata e, conseguentemente, la pretesa che detti profili non possano essere oggetto di reclamo dovrebbero essere disattese in quanto prive di fondamento.

28 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che l'argomentazione della Commissione - secondo cui ogni qualificazione contenuta in un contratto dovrebbe essere reclamata nel termine di tre mesi, e quindi necessariamente a contratto in corso, altrimenti subentrerebbe il rigido meccanismo preclusivo degli artt. 90 e 91 dello Statuto - urta contro un principio generale, comune agli ordinamenti degli Stati membri, secondo cui il lavoratore ha diritto di impugnare atti lesivi anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, e comunque il decorso del tempo con effetti estintivi dei diritti vantati dal lavoratore viene considerato sospeso durante il rapporto di lavoro. Tali principi troverebbero il loro fondamento nel rispetto dell'esigenza della tutela effettiva dei diritti del lavoratore, che potrebbe risultare pregiudicata laddove questi temesse di avviare contestazioni o azioni giudiziarie a fronte di possibili ripercussioni sul piano del rapporto di lavoro ovvero della progressione di carriera (v., per il diritto italiano, Corte cost. 10 giugno 1966, n. 63, in Foro it., 1966, I, 985 e art. 2113 cod. civ.).

29 A questo proposito, la ricorrente ricorda il contenuto delle conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn presentate nella causa definita con sentenza 6 giugno 1985, causa 146/84, De Santis/Corte dei conti (Racc. 1985, pag. 1724, in particolare pag. 1727), ove si propone che il dies a quo per il decorso del termine di reclamo venga posposto alla fine del periodo di prova, anziché collocato al momento della stipulazione del contratto: «Sarebbe completamente sbagliato affrontare il problema col preconcetto che colui che scopre o ritiene, al momento della nomina o durante il periodo di prova, di meritare un migliore inquadramento si comporti in modo scorretto se aspetta fino alla nomina in ruolo per chiedere che l'inquadramento venga riesaminato». Tali osservazioni sono applicabili al caso di specie e il sistema di preclusioni risultante dagli artt. 90 e 91 dello Statuto dovrebbe essere interpretato in maniera lata.

30 La Commissione oppone che l'assunzione della ricorrente è avvenuta in conformità alle condizioni del RAA, come espressamente menzionato nel suo contratto di agente temporaneo. A questo riguardo, la Commissione sottolinea che dalla giurisprudenza risulta che il RAA, unitamente allo Statuto del personale al quale l'art. 46 del RAA fa riferimento per quanto riguarda i mezzi di ricorso, disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti temporanei ad esclusione di ogni altro regime e che il fatto che i dipendenti comunitari siano sottoposti ad un regime di diritto comunitario, a differenza degli altri lavoratori dipendenti che svolgono un'attività lavorativa nel paese della loro sede di lavoro, non può essere considerato un trattamento discriminatorio (sentenza della Corte 1° aprile 1987, causa 257/85, Dufay/Parlamento, Racc. pag. 1561, punti 12 e 13).

Giudizio del Tribunale

31 Ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale, che statuisce nelle forme previste dall'art. 114, nn. 3 e 4, dello stesso regolamento, può in qualsiasi momento, d'ufficio, rilevare l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico che, secondo una giurisprudenza costante, comprende i presupposti di ricevibilità dei ricorsi (sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125, punto 23; ordinanza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-12/96, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2301, punto 21).

32 Nella fattispecie, il Tribunale si considera sufficientemente edotto dai documenti agli atti e dalle spiegazioni fornite dalle parti nella frase scritta del procedimento. Dal momento che il fascicolo contiene tutti gli elementi necessari a deliberare, il Tribunale decide, conseguentemente, che non occorre aprire la fase orale del procedimento, né disporre i mezzi istruttori richiesti dalla ricorrente, i quali, del resto, vertono sul merito della controversia.

33 Si deve rilevare che, in applicazione di una giurisprudenza costante, qualora l'autorità competente abbia preso nei confronti dell'interessato una decisione che gli arreca pregiudizio, quest'ultimo non può più attivare la fase precontenziosa presentando una domanda, ma deve presentare direttamente un reclamo avverso tale atto, come previsto dall'art. 90, n. 2, dello Statuto (v. ordinanza del Tribunale Weyrich/Commissione, già citata, punto 34, e sentenza del Tribunale Mancini/Commissione, già citata, punto 28).

34 Occorre quindi verificare e stabilire se, nel caso di specie, sia stato adottato un atto che arreca pregiudizio alla ricorrente, a partire dal quale decorrerebbero i termini della fase precontenziosa di cui all'art. 90, n. 2. A questo proposito, secondo una giurisprudenza costante, possono essere considerati lesivi soltanto gli atti che incidono direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica degli interessati (v. sentenza della Corte 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroghili/Corte dei conti, Racc. pag. 389, e ordinanze della Corte 16 giugno 1988, causa 372/87, Progoulis/Commissione, Racc. pag. 3091, e del Tribunale, Weiyrich/Commissione, già citata, punto 35).

35 Nella fattispecie, la ricorrente ritiene, in sostanza, che il suo contratto di agente ausiliario corrispondesse in realtà a un contratto di agente temporaneo. Conseguentemente, il contratto di agente temporaneo di durata iniziale di due anni da essa sottoscritto successivamente dovrebbe essere interpretato come primo rinnovo del suo contratto di agente temporaneo, e la successiva proroga di un anno supplementare sarebbe intesa quindi come successivo rinnovo di questo contratto che, ai sensi dell'art. 8, quinto comma, del RAA, ha per effetto di trasformare tale assunzione in un'assunzione a tempo indeterminato.

36 Ne consegue che l'atto recante pregiudizio alla ricorrente è l'atto mediante il quale la Commissione ha ritenuto che il contratto di agente temporaneo della ricorrente fosse a tempo determinato, mentre secondo la ricorrente sarebbe dovuto diventare a tempo indeterminato. E' quindi la clausola addizionale a tale contratto che ne prolunga la durata per un anno supplementare a rappresentare l'atto recante pregiudizio alla ricorrente nella causa in esame e che, in quanto tale, costituisce il termine a quo della fase precontenziosa di cui all'art. 90, n. 2.

37 Conseguentemente, la ricorrente avrebbe dovuto presentare direttamente un reclamo entro i tre mesi fissati dall'art. 90, n. 2, dello Statuto, successivi al momento in cui l'atto recante pregiudizio è stato posto in essere, cioè a partire dal 13 luglio 1999, data della sottoscrizione della clausola addizionale al contratto di agente temporaneo che ne prolunga la durata per un anno supplementare (v., analogamente, sentenza del Tribunale 11 luglio 2002, cause riunite T-137/99 e T-18/00, Martínez Páramo e a./Commissione, Racc. PI pagg. I-A-0000, II-639, punti 45-61, in particolare punti 55 e 56). Il termine di tre mesi scadeva quindi il 13 ottobre 1999. Il reclamo della ricorrente del 28 marzo 2000 è stato quindi presentato fuori dei termini.

38 Conseguentemente, il presente ricorso è irricevibile, in quanto il reclamo è stato presentato più di tre mesi dopo la data in cui la ricorrente ha sottoscritto l'atto recante pregiudizio.

39 Ad abundantiam si deve rilevare che, anche qualora il Tribunale potesse riqualificare come reclamo la domanda presentata dalla ricorrente il 29 novembre 1999, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, o addirittura la lettera del 15 ottobre 1999 indirizzata alla Commissione dall'avv. Bordone a nome della sig.ra Mascetti, il presente ricorso sarebbe comunque irricevibile, dal momento che il termine di tre mesi di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto scadeva il 13 ottobre 1999.

40 Nessuno degli argomenti presentati dalla ricorrente è in grado di confutare tale conclusione.

41 In relazione al suo primo argomento, secondo cui un contratto di lavoro non sarebbe propriamente una decisione dell'amministrazione che possa arrecare pregiudizio all'interessato, si deve rilevare che da una giurisprudenza costante risulta che, qualora la natura di un contratto sia stata espressamente convenuta nel contratto di lavoro iniziale, e in mancanza di modifiche apportate alla stessa, in particolare al momento della proroga di tale contratto, il contratto di lavoro iniziale costituisce l'atto recante pregiudizio (v. sentenze della Corte, Pressler-Hoeft/Corte dei conti, già citata, punto 4, e 9 luglio 1987, causa 329/85, Castagnoli/Commissione, Racc. pag. 3281, punti 10 e 11; ordinanze della Corte, Giubilini/Commissione, già citata, punto 9, e Contini/Commissione, già citata, punto 8; e sentenza del Tribunale, Martínez Páramo e a./Commissione, già citata, punto 46).

42 Per quanto riguarda la giurisprudenza Ortega Urretavizcaya/Commissione, già citata, è giocoforza constatare che l'affermazione del Tribunale di cui alla prima fase del punto 26 della detta sentenza, secondo cui «nel sistema di tutela giurisdizionale istituito dallo Statuto, non è possibile impugnare un contratto, in quanto solo gli atti dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) arrecanti pregiudizio sono atti impugnabili con ricorso», non è in contrasto con la giurisprudenza citata al punto precedente. Ai sensi di tale giurisprudenza, i contratti di lavoro offerti dalla Commissione possono contenere clausole che costituiscono atti recanti pregiudizio, come, per esempio, quelle che stabiliscono la natura o la durata del rapporto contrattuale o l'inquadramento dell'agente, come del resto espressamente riconosciuto nella seconda fase del punto 26 (v. anche sentenza del Tribunale, Martínez Páramo e a./Commissione, già citata, punto 53).

43 Quanto al secondo argomento, secondo cui il computo dei termini dovrebbe essere sospeso a contratto di lavoro in corso, come avverrebbe nel diritto italiano, si deve ricordare che, perché un ricorso di annullamento sia ricevibile, occorre che, come dichiarato più volte dalla Corte, il reclamo sia stato presentato nel termine di tre mesi ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, a partire dall'atto lesivo (v. sentenze della Corte, Castagnoli/Commissione, già citata, punti 12 e 13; ordinanze della Corte, Giubilini/Commissione, già citata, punto 10, e Contini/Commissione, già citata, punti 9 e 10; e sentenza del Tribunale, Martínez Páramo e a./Commissione, già citata, punto 55).

44 A questo proposito si deve rilevare che la giurisprudenza citata non è rimessa in discussione nelle conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn relative alla sentenza della Corte 6 giugno 1985, De Santis/Corte dei conti, già citata, che tuttavia non sono state seguite su questo punto dalla Corte, la quale non ha ritenuto necessario nel caso di specie esaminare d'ufficio la questione della ricevibilità del ricorso, dal momento che questo non era fondato (v. punti 19 e 20 di tale sentenza).

45 Inoltre, l'assunzione della ricorrente soggiace alle disposizioni applicabili agli agenti temporanei di cui all'art. 2, lett. d), del RAA, come espressamente menzionato nel suo contratto di agente temporaneo. Ora, risulta dalla giurisprudenza che il RAA, unitamente allo Statuto del personale al quale l'art. 46 del RAA fa riferimento per quanto riguarda i mezzi di ricorso, disciplina il rapporto di lavoro degli agenti temporanei ad esclusione di ogni altro regime e che il fatto che i dipendenti comunitari siano sottoposti ad un regime di diritto comunitario, a differenza degli altri lavoratori dipendenti che svolgono un'attività lavorativa nel paese della loro sede di lavoro, non può essere considerato un trattamento discriminatorio (sentenza della Corte, Dufay/Parlamento, già citata, punti 12 e 13).

46 Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

47 A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità ed i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Nella fattispecie, ciascuna parte sopporterà quindi le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

così provvede:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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